Autore: Paolo Pesticcio
(abstract n. 10/ 2017 Cooperative ed Enti non Profit)
Il 3 agosto 2017, seppur secondo differenti e complesse tempistiche declinate nel provvedimento legislativo, è entrato in vigore il “Codice del Terzo Settore”. Nuove regole, per gli aspetti civilistici e fiscali, riconfigurazione dei soggetti
appartenenti al non profit con una “identità” ridefinita sotto l’acronimo dell’“ETS”(Ente del Terzo Settore) e una rivoluzione in termini complessivi – anche amministrativa – che solo i prossimi anni, e la speranza di una forte dose di impegno del legislatore e delle amministrazioni coinvolte, potranno trasformare in un evento di svolta positiva per questi futuri attori del Terzo Settore. Non si può, però, nascondere una certa preoccupazione, derivante da un riassetto complessivo della materia che, inutile nasconderselo, non attua quella semplificazione così tanto sperata. In attesa dei numerosissimi decreti ministeriali di attuazione, delle varie Linee guida e delle immancabili e necessarie circolari e risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria, si ritiene utile soffermarsi su singoli aspetti presenti nella corposa opera di riedizione legislativa cercando di sviscerare talune criticità che presto troveranno applicazione nella pratica quotidiana. Nella presente disamina, si approfondirà la disposizione contenuta nell’art. 8 (Destinazione del Patrimonio e ed assenza di scopo di lucro) del D.Lgs. n. 117/2017, che dispone sull’utilizzo del patrimonio dell’ente di terzo settore, individuando talune ipotesi definite quali “distribuzione indiretta di utili”.
Riferimenti legislativi
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 8



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