Autore: Paolo Pesticcio
(abstract n. 5/2017 Cooperative ed Enti non Profit)
Con la sentenza n. 9541/2016, la quinta Sezione civile della Corte di cassazione si è pronunciata evidenziando la nullità assoluta ed insanabile di un ricorso introdotto da un’associazione non riconosciuta (nel caso un’ASD), già estinta al momento della
notifica del precedente avviso di accertamento. L’irregolarità della noti-fica, ha specificato la Corte, incide di fatto sulla struttura del rapporto tributario, il quale non è configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente. L’approfondimento odierno, discostandosi dal thema decidendum, vuole da esso solo prendere spunto per esaminare un aspetto del tutto omesso nella sentenza dai Supremi Giudici. Come è noto, infatti, taluni enti agevolati – oltre a quelli con qualifica ONLUS – sono obbligati, in caso di sciogli-mento, a richiedere un parere obbligatorio, vincolante e preventivo sulla devoluzione del loro patrimonio. Tale aspetto non sembra essere stato in alcun modo approfondito dai giudici seppur, con grande probabilità, tale clausola doveva esser presente anche nello statuto dell’ente giudicato e, se rispettata, avrebbe con tutta probabilità evitato il contenzioso ab origine.
Riferimenti
Cass. civ., Sez. V, 11 maggio 2016, n. 9541
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10



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