Definizioni, vincoli fiscalità: ecco il Codice del Terzo Settore

da Set 27, 2017Pubblicazioni0 commenti

abstract da Avvenire – inserto “Il Consulente” del 27 settembre 2017 – Definizioni, vincoli fiscalità: ecco il Codice del Terzo Settore

di Paolo Alessandro Pesticcio

Premessa. Per comprendere la portata di questa

riforma e le buone intenzioni del Legislatore è opportuno, come spesso accade, avere nozione almeno del recente passato ricordando il complesso iter che oggi, lungi dall’essere terminato, comincia a manifestare i suoi primi effetti sull’ampia platea di attori del Terzo Settore.

Era il maggio 2014 quando il Governo, attraverso un documento/proposta titolato “Linee guida per una riforma del Terzo settore” formulava taluni criteri per una revisione organica della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l’associazionismo, le fondazioni e le imprese sociali. (…)

La definizione di Ente di Terzo Settore. Per operare un’analisi sintetica, che non tralasci però i complessi e corposi contenuti del novello intervento legislativo non procederemo scorrendo gli articoli del Codice Terzo settore ma cercando di esaminare alcune macro-tematiche contenute nello stesso e richiamando gli articoli ad esse dedicati. (…)

Il primo aspetto da valutare è senz’altro quello legato alla definizione dell’“Ente del Terzo Settore” contenuta nell’art. 4 del Codice la quale, sulla scorta della delega legislativa, dapprima ne delimita l’aspetto soggettivo e poi quello oggettivo/operativo. (…)

Le attività degli enti del Terzo Settore. L’articolo 5 snocciola un elenco pressoché interminabile – ma verosimilmente non esaustivo – delle attività di “interesse generale”, tra le quali gli ETS (con esclusione delle imprese sociali incluse le cooperativa) possono scegliere di operare. Elenco per il quale la disposizione prevede la possibilità di aggiornamento successivo attraverso uno specifico DPCM. (…)

Altro aspetto, centrale nel contesto complessivo dell’operatività dell’ETS, è quello contenuto nell’art. 6 che individua la possibilità “di esercitare attività diverse da quelle di cui all’art. 5”, purché siano secondarie e strumentali rispetto ad esse ed in linea con i criteri ed i limiti che saranno definiti con un prossimo – si spera rapido – decreto interministeriale. (…)

I vincoli al patrimonio. Con l’art. 8 il legislatore è intervenuto a regolare un altro fondamentale aspetto degli ETS, legato alla destinazione del patrimonio ed alla necessaria assenza dello scopo di lucro degli stessi, individuando anche talune cause di c.d. “distribuzione indiretta di utili”.

In correlazione con l’obbligo di utilizzo del patrimonio per le attività istituzionali dell’ente e, più in generale, per l’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, deve leggersi anche l’art. 9 che estende a tutti gli ETS la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento previo parere preventivo, obbligatorio e vincolante da richiedersi all’Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore. (…)

Il Registro Unico Nazionale degli ETS. Uno degli elementi centrali della Riforma è senz’altro la previsione di un Registro Unico Nazionale degli enti di Terzo Settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma (a tal fine, le stesse individuano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente). (…)

L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore non è obbligatoria ma necessaria per fruire di tutte le misure agevolative, anche fiscali, previste nel Codice. Esso si compone di 7 sezioni e nessun ente può iscriversi in più di una sezione, fatta eccezione per le reti associative:

  1. a) organizzazioni di volontariato;
  2. b) associazioni di promozione sociale;
  3. c) enti filantropici;
  4. d) imprese sociali, incluse le cooperative sociali (per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore);
  5. e) reti associative;
  6. f) società di mutuo soccorso;
  7. g) altri enti del Terzo settore.

Personalità giuridica. Altra novità di rilievo nel contesto delle disposizioni del novello Codice è l’art. 22 che introduce la possibilità di acquisto della personalità giuridica per gli ETS, con modalità del tutto differenti dalle attuali.

Com’è noto, ad oggi, le Fondazioni e le associazioni acquisiscono la personalità giuridica attraverso le modalità contenute nel DPR n. 361/2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto) con una procedura che coinvolge Prefetture o Regioni, rispettivamente per il riconoscimento regionale o nazionale.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice e l’attuazione dei passaggi formali e procedurali in esso previsti, la personalità giuridica potrà avvenire, per i soli ETS, attraverso un’ulteriore procedura che prevede l’iscrizione sempre nel c.d. RUNTS, in deroga all’attuale disciplina poc’anzi richiamata. Ciò vuol dire che tale procedura si sommerà a quelle sino ad oggi previste presso Regione e Prefettura.

Le disposizioni contengono indicazioni anche sul “patrimonio minimo” che dovranno essere di una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. (…)

OdV e APS nel nuovo Registro e la scomparsa delle ONLUS. Anche le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale trovano un riassetto negli articoli da 32 a 36 del Codice che ne “aggiornano” la qualificazione, la composizione e le modalità di svolgimento dell’attività. Numero minimo di associati per la costituzione, possibilità di diminuzione dell’incidenza della risorsa del volontariato (apporto volontario prevalente e non determinante) e maggiore incidenza del lavoro remunerato sono solo alcune delle novità più evidenti introdotte per entrambi i soggetti. (…)

Sia permesso, inoltre, un breve cenno in relazione alla ormai imminente scomparsa delle ONLUS (che non avverrà verosimilmente prima di un anno/un anno e mezzo).

Le criticità che si aprono per gli appartenenti alla fortunata categoria fiscale, uscita dal cilindro del Legislatore del ’97, saranno diverse e complesse e la scelta dovrà certamente essere compiuta attraverso un ragionamento calibrato e complesso legato alla tipologia di attività svolta (di impresa o meno), alle modalità di sovvenzionamento della stessa (convenzioni, erogazioni liberali, corrispettivi) e all’incidenza delle attuali attività “connesse”, che prossimamente saranno inquadrabili come “attività diverse”. (…)

L’art. 79, in materia di imposte dirette, struttura la valutazione della non commercialità delle attività degli ETS – ad eccezione dell’impresa sociale – attraverso un duplice richiamo alla tipologia di attività svolte (quelle di interesse generale elencate nell’art. 5) ed alle modalità di svolgimento delle stesse (a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi (…)

Il RUNTS. (…)

Passando ora all’analisi della struttura del Registro, esso è composto da 7 Sezioni, l’ultima delle quali residuale. Le sezioni sono: a) organizzazioni di volontariato; b) associazioni di promozione sociale; c) enti filantropici; d) imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) reti associative; f) società di mutuo soccorso; g) altri enti del Terzo Settore.

Non sarà possibile, se non per gli enti di cui alla lett. e), essere presenti in più Sezioni del Registro sul quale si potrà intervenire aggiungendo nuove sezioni o prevedendo sottosezioni, con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata.

La procedura di iscrizione nel RUNTS. Fatta eccezione per gli enti che si iscrivono nel Registro contestualmente alla procedura di riconoscimento della personalità giuridica (cfr. art. 22 del Codice), la domanda di iscrizione segue – per tutti gli altri – l’iter scandito dall’art. 47 per il quale essa va presentata dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa, cui l’ente eventualmente aderisca, all’Ufficio del Registro Unico Nazionale Regionale o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, depositando atto costitutivo/statuto ed eventuali allegati ed indicando la sezione del registro nella quale l’ente chiede l’iscrizione. Le sole reti associative (cfr. lett. e dell’art. 46) presentano domanda all’Ufficio statale del RUNTS. Il Registro, pertanto, avrà operatività di livello regionale lasciando, al livello centrale, la sola gestione della sezione relativa alle reti associative ed il coordinamento con le amministrazioni regionali. (…)

Cancellazione o migrazione dal RUNTS. L’ETS può fuoriuscire dal RUNTS in seguito a differenti eventi. L’art. 49 dispone che il RUNTS possa accertare l’esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell’ente anche d’ufficio e darne comunicazione agli amministratori e al Presidente del Tribunale ove ha sede l’ufficio del Registro Unico presso il quale l’ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell’art. 11 ss. delle disposizioni di attuazione del codice civile. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del Tribunale provvede affinché ne sia data comunicazione all’ufficio del RUNTS per la conseguente cancellazione dell’ente dal Registro. (…)

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