Il nuovo co. 4 dell’art. 5 del D.L. n. 149/2013 (convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13/2014),
così come modificato dalla L. n. 3/2019 (c.d. legge «spazzacorrotti»), ha equiparato ai partiti politici, ai fini del citato art. 5, “le fondazioni, le associazioni, i comitati i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali, ovvero che abbiamo ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale..”.
L’articolo così modificato – che si può leggere per intero nell’allegato sotto riportato -equiparando gli enti richiamati ai partiti politici, estende in modo abnorme gli obblighi di trasparenza finalizzati alla prevenzione di fenomeni corruttivi. Se la disposizione restasse tale, gli enti aventi le caratteristiche individuate dalla disposizione nel co. 4 dell’art. 5 verrebbero ad essere soggetti a tutti gli obblighi di comunicazione e trasparenza individuati nell’articolo 5 e previsti per i partiti politici.
Le motivazioni che sembrano stare alla base di questa volontà di trasparenza non sembrano trovare però giustificazione. Ci si augura che in nome della trasparenza non si giunga a perseguire l’assenza e il disimpegno dal sociale.
Di seguito l’allegato che riporta l”art. 5 citato, come modificato dalla L. n. 3/2019



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