abstract da Avvenire – inserto “Il Consulente” del 27 giugno 2018 – Associazioni, il bar è “strumentale”
di Paolo Alessandro Pesticcio
La somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni/circoli privati è, di fatto, la possibilità di predisporre un luogo di ristoro all’interno della sede dell’ente.
Si tratta, in effetti, di un bar dove però gli avventori sono solo gli associati dell’ente. Tralasciando gli aspetti autorizzativi e gli adempimenti legati all’attività di somministrazione, non oggetto di questa disamina, ci si soffermerà sulle disposizioni fiscali agevolative concesse ad una specifica tipologia di enti associativi e, più in particolare, sui requisiti che tali enti devono soddisfare. L’articolo 148 del D.P.R. 917/1976 (TUIR), (…)
La somministrazione di alimenti e bevande. Attività strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali. In tale specifico contesto l’articolo 148, comma 5 del TUIR dispone che “per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno” (e gli enti ad essi affiliati), la somministrazione di alimenti e bevande non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, a patto che tale somministrazione: (…)
La gestione delle attività nel bar dell’associazione. Infine un breve accenno alle modalità con le quali l’Associazione può gestire il bar associativo giacché è evidente che sarà necessario individuare delle persone che si rendano disponibili ad offrire il loro tempo anche per questa attività sociale. Fermo restando che l’Associazione può decidere di assumere una persona (con la tipologia contrattuale più opportuna e corretta) – così come potrebbe assumere un’eventuale segretaria per la cura e la gestione delle attività amministrative dell’associazione – tuttavia, accade più spesso che tale compito sia gestito attraverso l’attività volontaria di uno o più associati. In questa ultima ipotesi, resta evidente che l’attività volontaria non può essere remunerata e che l’eventuale rimborso delle spese non può mai essere un riconoscimento, seppur esiguo, del tempo prestato dal volontario all’Associazione. Ogni strumento teso ad eludere tale vincolo diviene sanzionabile ad un eventuale controllo, (…)
Conclusoni. Si ritiene possa essere opportuno è opportuno riassumere taluni aspetti essenziali nella
gestione del “bar sociale” affinché non si incorra inconsapevolmente in sanzioni, non solo fiscali ma anche amministrative, che possono rivelarsi anche di una certa entità:
- le associazioni che possono ottenere le agevolazioni in ambito IRES ed IVA rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande sono unicamente le APS che si siano viste riconoscere le finalità assistenziali con apposito decreto del Ministero dell’Interno e agli enti alle stesse affiliati;
- l’attività è decommercializzata in quanto sia rivolta ai soci (ed alle altre categorie di soggetti indicati nella disposizione di legge) ed essa non divenga, di fatto, lo scopo sociale ma rimanga un elemento strumentale al miglior perseguimento dei fini dell’ente;
- in presenza delle condizioni di cui ai punti precedenti, gli adempimenti amministrativi sono minimi e sono, invece, differenti e più complessi in assenza di tali caratteristiche, oltre che mancare gli aspetti agevolativi fiscali;
- se la gestione del “bar sociale” avviene attraverso l’attività di volontariato (soci o non dell’associazione), detta attività non può essere remunerata in alcun modo, nemmeno in modo indiretto ed un eventuale rimborso spese deve essere giustificato e non può essere forfetario. La possibilità, da parte del volontario, di rilasciare autocertificazione circa le spese sostenute per importo di euro 10 giornalieri, con il limite di 150 euro mensili (art. 17, c. 4, D.Lgs. n. 117/2017), non esime dalla conservazione e presentazione degli scontrini che attestino la spesa sostenuta. In assenza di tale dimostrazione, l’amministrazione finanziaria – a seguito di eventuale accertamento – inquadrerà le somme percepite dal volontario come reddito. (….)



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