Autore: Paolo Pesticcio

(abstract  n.  11-12/ 2017 Cooperative  ed  Enti  non  Profit)

Con l’entrata in vigore del “Codice del Terzo Settore” (3 agosto 2017) si prospetta un lungo periodo di cambiamenti, evoluzioni, applicazione di regole e procedure nuove. Uno dei pilastri sui quali la Riforma del Terzo Settore poggia è facilmente identificabile nella volontà di introdurre un nuovo sistema

complessivo di organizzazione, vigilanza e controllo degli enti di Terzo Settore. La  Legge  delega  (Legge  6  giugno  2016,  n.  116)  ha ben  delineato  tale  obiettivo  allorché,  alla  lett. m),comma  1  dell’art.  4  ha  disposto  che  il  Governo  inter-venisse,  con  i  decreti  delegati,  anche  a “riorganizzare il  sistema  di  registrazione  degli  enti  e  di  tutti  gli  atti  digestione  rilevanti,  secondo  criteri  di  semplificazione  e tenuto  conto  delle finalità  e  delle  caratteristiche  di specifici  elenchi  nazionali  di  settore,  attraverso  la previsione  di  un  Registro  unico  nazionale  del  Terzo Settore,  suddiviso  in  specifiche  sezioni,  da  istituire presso  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  sociali, favorendone,  anche  con  modalità  telematiche,  la piena  conoscibilità  in  tutto  il  territorio  nazionale”. L’analisi  che  segue  prende  in  esame  proprio  la  previsione  inerente  l’istituzione  di  un  Registro  Unico Nazionale  degli “Enti  di  Terzo  Settore”,  nel  quale  gli “ETS” dovranno  obbligatoriamente  registrarsi,  ove vogliano  fruire  dei  differenti e corposi  vantaggi contenuti  nella  nuova  legislazione.

Riferimenti legislativi

D.Lgs.  3  luglio  2017,  n.  117

Legge  6  giugno  2016,  106

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