Autore: Paolo Pesticcio
(abstract n. 11-12/ 2017 Cooperative ed Enti non Profit)
Con l’entrata in vigore del “Codice del Terzo Settore” (3 agosto 2017) si prospetta un lungo periodo di cambiamenti, evoluzioni, applicazione di regole e procedure nuove. Uno dei pilastri sui quali la Riforma del Terzo Settore poggia è facilmente identificabile nella volontà di introdurre un nuovo sistema
complessivo di organizzazione, vigilanza e controllo degli enti di Terzo Settore. La Legge delega (Legge 6 giugno 2016, n. 116) ha ben delineato tale obiettivo allorché, alla lett. m),comma 1 dell’art. 4 ha disposto che il Governo inter-venisse, con i decreti delegati, anche a “riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti digestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo Settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale”. L’analisi che segue prende in esame proprio la previsione inerente l’istituzione di un Registro Unico Nazionale degli “Enti di Terzo Settore”, nel quale gli “ETS” dovranno obbligatoriamente registrarsi, ove vogliano fruire dei differenti e corposi vantaggi contenuti nella nuova legislazione.
Riferimenti legislativi
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
Legge 6 giugno 2016, 106



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