abstract da Avvenire – inserto “Il Consulente” del 25 aprile 2018 – Ambulanza, cosa cambia per l’affidamento diretto ad una organizzazione di volontariato
di Paolo Alessandro Pesticcio
Premessa. La recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III, Sent. n. 1139 del 22.03.2018)
ripropone con forza la già affrontata questione della legittimità o meno della scelta da parte delle Pubbliche Amministrazioni di affidamento diretto di un servizio di trasporto sanitario a favore delle associazioni di volontariato (OdV).
Vale, tuttavia, la pena riprendere l’analisi di tale oggetto di contenzioso in quanto la recente sentenza giunge successivamente all’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2018), il quale al suo articolo 57 disciplina in modo specifico proprio il servizio di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza.
La questione dell’affidamento diretto. La questione dell’affidamento diretto dell’attività di trasporto sanitario si colloca a cavallo tra due esigenze concrete soggette ad un’articolata disciplina nazionale ed europea. Da un lato, sono presenti rigide regole relative all’affidamento degli appalti e delle concessioni di servizi in relazione alla normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), anche in relazione ad indirizzi della Corte di giustizia europea e interventi di legislazione comunitaria, dall’altra, vi è tuttavia l’esigenza di contemperare tali disposizioni con talune possibili deroghe e, in specie, con quelle relative all’affidamento diretto agli enti del Terzo Settore, seppur in presenza di rigide, ma purtroppo non sempre del tutto chiare, condizioni.
(…)
In tale contesto, il Codice degli appalti – in linea con la normativa comunitaria che lo consente – regola con specifiche deroghe tali specifici servizi alla persona anche in ragione del fatto che detti servizi vengono prestati all’interno di contesti eterogenei legati alle specificità culturali dei singoli Stati membri dell’Unione (cfr. la Direttiva 2014/24/UE, considerando 114). Tra le specificità presenti in Italia, è sicuramente da menzionare quella del ruolo che gli enti non profit hanno acquisito nel contesto dell’articolato sistema di welfare (ormai divenuto “secondo welfare”) che si è andato delineando in continua crescita nell’ultimo ventennio.
(…)
La Sentenza del Consiglio di Stato. Nel perimetro normativo brevemente delineato, deve essere
calata la recente sentenza del Consiglio di Stato, intervenuto a seguito del ricorso di una cooperativa
sociale contro un gruppo di organizzazioni di volontariato e nei confronti della Regione Liguria per ottenere la riforma di una sentenza del TAR Liguria, concernente una gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pazienti nell’ambito dei presidi e stabilimenti aziendali e trasporto materiali sanitari vari intra ed extra territorio aziendale.
Conclusioni. Come è stato evidenziato, il servizio di trasporto sanitario è stato oggetto di una specifica regolamentazione nell’ambito della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e, successivamente, è stato regolato anche nel D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Inoltre, anche il recente D.Lgs. n. 117/2017 è intervenuto a regolare il trasporto sanitario di emergenza e urgenza (art. 57) e le Convenzioni dirette con OdVe APS (art. 56) in coerenza con i recenti orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia europea, che ha evidenziato come l’affidamento diretto dei servizi in parola debba contribuire effettivamente al raggiungimento delle finalità sociali, essere diretto al soddisfacimento di finalità solidaristiche e costituire una scelta tutoria dell’economicità dell’azione amministrativa, e più specificamente di efficienza del bilancio.
(…)



0 commenti