abstract da Avvenire – inserto “Il Consulente” -Il “nuovo” Codice in Gazzetta

da Set 26, 2018Pubblicazioni0 commenti

abstract da Avvenire – inserto “Il Consulente” del 26 settembre 2018 – Il “nuovo” Codice in Gazzetta

di Paolo Alessandro Pesticcio

Premessa. È finalmente apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2018, n. 210 il Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, che ha introdotto disposizioni

integrative e correttive al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Mesi di attesa per quel che, di fatto, si è rilevato essere un intervento correttivo molto limitato. In verità, le numerose modifiche contenute nella bozza hanno subito la falcidia del giudizio assai critico del Consiglio di Stato (cfr. Pareri n. 01432/2018 e 01897/2018 nella loro versione, rispettivamente, interlocutoria e finale).

(…)

Il Decreto correttivo. Passando, dunque, all’analisi delle limitate novità apportate al Codice del Terzo settore, è possibile far scorrere il nuovo testo emendato, soffermando l’attenzione sulle poche

residuali modifiche introdotte e tralasciando, o semplicemente richiamando, taluni inserimenti dovuti ad un semplice coordinamento o adeguamento logico-sistematico con le altre disposizioni del Codice. (…)

In relazione al Titolo X (Regime fiscale degli ETS) ed alle variazioni in esso inserite (in particolare per gli articoli 79, 80, 83 e 89) è opportuno ricordare che le novità attese, e contenute nella bozza del decreto correttivo, sono cadute sotto il falcidiante Parere del Consiglio di Stato. I Giudici hanno espresso seri dubbi sul fatto che gli interventi correttivi proposti potessero definirsi in linea con gli stretti confini del semplice adeguamento migliorativo tecnico/ giuridico di un testo di delega legislativa connotandosi, piuttosto, quale nuova ed autonoma scelta, primariamente politica. (…)

Di un certo interesse, invece, la modifica contenuta nel comma 3 dell’articolo 82 la quale dispone che “gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro”, ripristinando in tal modo il regime già previsto per tali soggetti nell’abrogata L. n. 266/1991 (cfr. art. 8). (…)

Conclusioni. Sebbene siano state accolte talune fondamentali proposte di modifica, tra le quali la proroga di sei mesi del termine per adeguare gli statuti alle nuove disposizioni, assolutamente opportuno tenuto conto del notevole ritardo sull’emanazione dei vari decreti e delle linee guida di attuazione, tuttavia l’originario contenuto del decreto correttivo ha perso molteplici interventi su questioni di rilevante importanza.

La difficoltà di individuare il vestito civilistico/fiscale per numerosi enti (in particolare per le ONLUS) e l’incisività del cambiamento per una più ampia categoria di altri soggetti, causa anche la modifica di talune norme del T.U.I.R. (ad es. art. 148) e dal nuovo generale assetto fiscale degli ETS, rischiano di incidere notevolmente sull’operatività di una vasta platea di enti del terzo settore.

Numerose le questioni che dovranno necessariamente essere ancora affrontate ma per le quali è necessario, ai fini di una loro completa comprensione, che l’impianto normativo sia completato con i numerosissimi provvedimenti mancanti.

Su tutto incombono, infine, due eventi fondamentali per l’avvio effettivo degli ETS: l’implementazione dei Registri (nazionale e territoriali) del Terzo Settore e la pronuncia della Commissione europea che permetterà di rendere operative tutte le disposizioni (in particolare quelle individuate nel Titolo X) assoggettate alla sua positiva valutazione.

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