MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare N. 3711/C Problematiche interpretative – imprese sociali ecooperative sociali

da Feb 22, 2018News0 commenti

Il Ministero dello Sviluppo Economico

con la richiamata Circolare fornisce chiarimenti sulle problematiche interpretative relative alle imprese sociali ed alle cooperative sociali.

Il primo aspetto preso in esame attiene alle modalità di iscrizione delle imprese sociali al registro camerale. Tale obbligo è stato introdotto con il decreto interministeriale del 16.03.2018 il quale ha diposto che, in sede di iscrizione, debbano essere depositati anche il bilancio di esercizio e quello sociale previsto dal D.Lgs. 112/2017. 

Poichè in taluni casi è stata rifiutata l’iscrizione nel citato registro delle imprese a società che, essendo neocostituite, erano impossibilitate a fornire i citati documenti richiesti, il Ministero chiarisce con tale nota (e relativo allegato) che il deposito di detta documentazione non costituisce “requisito per il riconoscimento della qualifica di impresa sociale”. Si tratta, infatti, di un’elencazione di documenti che dovranno essere depositati, anche non contestualmente alla richiesta di iscrizione alla sezione speciale.

Pertanto, si potrà provvedere all’iscrizione anche con il solo deposito dell’atto costitutivo/statuto conformi alle norme di settore “e degli altri atti eventualmente compresenti”. Nel caso di atti non ancora esistenti si dovrà provvedere al loro deposito nel termine ordinario di 30 giorni dal verificarsi dell’evento

Il secondo aspetto esaminato è relativo all’individuazione del momento in cui le cooperative sociali dovranno provvedere al deposito del bilancio sociale, seppur in assenza delle Linee Guida che devono ancora essere emanate con apposito decreto ministeriale. Fino alla approvazione del citato decreto, il deposito del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali assume carattere facoltativo, fatta salva l’osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito. ATTENZIONE. Quanto evidenziato non vale se  trattasi di cooperative sociali già tenute alla predisposizione del bilancio sociale in quanto volontariamente iscritte nella sezione delle imprese sociali in virtù di quanto previsto dall’abrogato D.Lgs. n. 155/2006 e obbligate al bilancio sociale dall’articolo 17 del precedente citato decreto n. 155.

Il terzo aspetto attiene alle modalità di adeguamento degli statuti delle imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 112/2017. La possibilità che le modifiche statutarie imposte ex lege dall’articolo 17 D.Lgs. 112/2017 possano essere approvate con un’ assemblea ordinaria, non implica che lestessepossano avvenire in assenza dell’intervento notarile. La forma dell’atto pubblico sarà, pertanto, in ocaso necessaria.

Infine, sulla questione dell’estensione dell’obbligo delle modifiche statutarie  anche per le cooperative sociali ed i loro consorzi, il Ministero chiarisce che tali soggetti sono iscritti di diritto nella sezione speciale del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali. La disciplina dell’impresa sociale prevista dalla riforma del Terzo Settore si applica “nel rispetto della normativa specifica delle cooperative in quanto compatibili” e, dunque, non sussistealcun obbligo di adeguamento degli statuti da parte delle cooperative sociali.

Per approfondire le rispettive tematiche è possibile scaricare la Circolare ed il relativo allegato, si rimanda alla sezione di questo sito “Legislazione e prassi

 

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